PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti per il gioco del golf, in conformità ai princìpi costituzionali del decentramento regionale e agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione economica e della programmazione turistica.
      2. I campi da gioco per il golf sono realizzati in funzione delle seguenti finalità:

          a) avvicinare nuovi soggetti al gioco del golf;

          b) creare integrazioni e sinergie con l'offerta turistica complessiva.

      3. I campi da gioco per il golf inoltre, in conformità agli orientamenti internazionali, devono essere realizzati al fine di formare un sistema locale integrato di campi da gioco.
      4. In ottemperanza ai princìpi costituzionali del decentramento regionale, il Governo, nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3, assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli delle regioni e degli enti locali nelle competenti sedi istituzionali, al fine di conseguire risultati ottimali.
      5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere erogati fondi di provenienza comunitaria.

Art. 2.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato consultivo nazionale del gioco del golf, di seguito denominato «Comitato», per la valorizzazione delle attività economiche ad esso connesse.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato può essere incardinato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministri: delle attività produttive, per gli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali; da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma; da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
      4. Il Comitato è integrato da dieci esperti designati dal Governo, di cui cinque su indicazione delle principali associazioni golfistiche esistenti nel Paese e cinque su indicazione delle principali associazioni degli imprenditori turistici operanti in Italia.

Art. 3.

      1. Il Comitato esprime al Governo pareri in materia di:

          a) coordinamento della normativa, in materia di incentivi economici al turismo, applicabili al golf;

          b) coordinamento delle iniziative statali con la normativa comunitaria, nonché con le iniziative delle regioni e delle autonomie locali;

          c) coordinamento della normativa vigente in materia di incentivazione del gioco del golf con la normativa vigente per lo sviluppo delle aree meno sviluppate, in particolare il Mezzogiorno.

      2. Il Comitato esprime altresì parere sui progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il parere favorevole del Comitato sui progetti costituisce criterio prioritario

 

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per le concessioni di eventuali agevolazioni fiscali.
      3. Il Comitato ha altresì il compito di analizzare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia edilizia, sanitaria e paesaggistica nonché in materie comunque attinenti al processo autorizzatorio per la costruzione dei campi da golf.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, sentito il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) perseguire le finalità di cui all'articolo 1 mediante la previsione di sgravi fiscali in favore dei soggetti, pubblici e privati, che presentano appositi progetti per costruire nuove strutture da gioco e strutture turistiche finalizzate a favorire l'accesso al gioco del golf a nuove fasce sociali quali i giovani e le persone a reddito basso, mediante l'applicazione di tariffe di gioco agevolate, tenuto conto delle seguenti condizioni:

              1) le nuove strutture devono mirare anche a incentivare il gioco del golf da parte dei soggetti diversamente abili che possono trarne giovamento nel contesto ambientale per il recupero psicofisico, in linea con le indicazioni del Comitato paraolimpico internazionale;

              2) la realizzazione di nuovi impianti deve favorire l'agriturismo, il recupero urbanistico, i complessi termali e i prodotti enologici ed agroalimentari;

              3) le richieste di eventuali contributi e sgravi fiscali devono contenere l'impegno di aprire a tutti i campi di gioco, con un costo di green fee che non superi la metà di quello dei campi tradizionali, gestiti da associazioni private a struttura associativa chiusa, esistenti nella medesima regione. Le agevolazioni di cui al presente numero possono essere accordate solo se i soggetti si impegnano, nell'ambito di un eventuale complessivo programma di

 

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riqualificazione urbanistica, a costruire il campo da golf per primo, impegnandosi inoltre per un periodo di venti anni a non mutare la destinazione del territorio, neppure in presenza di cambiamenti autorizzatori degli strumenti urbanistici, pena la perdita e la restituzione dei benefìci goduti;

              4) sono privilegiati, nell'attribuzione dei fondi, i progetti integrati che presentano i maggiori vantaggi per la destagionalizzazione dei flussi turistici, uniti al pieno rispetto e alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi oggetto dell'intervento in progetto;

              5) nella formazione della graduatoria sono considerati come parametri fondamentali l'aumento dell'occupazione nel settore delle attività turistiche e lo sviluppo del gioco del golf e delle strutture turistiche nel sud;

              6) sono privilegiati i progetti che prevedono lo sfruttamento di sinergie con beni e con infrastrutture turistici già esistenti, nonché la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riferimento alla valorizzazione delle strade del vino, dei prodotti agroalimentari italiani e delle terme;

              7) un punteggio privilegiato è attribuito alla presentazione di progetti per campi da gioco fra loro consorziati, in maniera da formare un distretto del golf;

              8) i soggetti ricompresi nelle categorie dell'agriturismo hanno titolo a concorrere alla costruzione di campi da golf, secondo parametri di correlazione che tengono conto delle specificità delle realtà agricole;

              9) gli impianti da golf da costruire su aree industriali oggetto di dismissione hanno un canale preferenziale di valutazione, che utilizza gli strumenti vigenti della programmazione economica e della riqualificazione di aree industriali in crisi quale momento elettivo per avviare la procedura;

 

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          b) razionalizzare e semplificare le procedure oggetto dell'esame del Comitato, agendo attraverso lo strumento della codificazione, nelle materie di competenza esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedendo strumenti di confronto e di coordinamento con le regioni e gli enti locali, avuto riguardo alle materie di loro competenza, valorizzando il ruolo delle conferenze di servizi per agevolare le procedure autorizzatorie. Nell'esercizio della delega di cui alla presente lettera, il Governo garantisce ai richiedenti tempi certi della procedura e una accelerazione delle pratiche.

      2. Nell'ambito dell'attività volta a dare attuazione alla delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo è altresì impegnato, nell'ambito del confronto Governo-regioni, a redigere, di intesa con le stesse regioni, le linee guida tecnico-urbanistico-paesaggistiche sui campi da golf. Le linee guida, che sono periodicamente aggiornate, non hanno valore cogente ma costituiscono una base di indicazioni, tendenzialmente uniformi, da distribuire agli uffici tecnico-urbanistici dei comuni e delle province italiani.

Art. 5.

      1. È assegnato all'ENIT un contributo di 10.000.000 di euro, per le attività di promozione all'estero dell'immagine delle strutture ricettive turistiche italiane, realizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché, di intesa con le regioni, per le attività di promozione, divulgazione e sponsorizzazione del gioco del golf. Per tali attività il Comitato fornisce la propria consulenza.

Art. 6.

      1. I comuni sono autorizzati a modificare la destinazione urbanistica dei fondi agricoli qualora siano trasformati in campi da golf, in particolare se perseguono

 

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il fine di recuperare casali e strutture con cubature già esistenti.
      2. Le aziende tenutarie di campi da golf sono equiparate alle aziende agricole. I lavoratori dipendenti delle medesime aziende sono equiparati agli effetti previdenziali e fiscali allo status giuridico dei coltivatori diretti.

Art. 7.

      1. Previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere comprese nell'ambito di campi da golf anche aree appartenenti al demanio dello Stato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di concessioni edilizie. Nell'ambito delle citate aree possono comunque essere eseguiti movimenti di terra fino al limite di quattro metri senza necessità di concessioni edilizie a carattere oneroso.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.